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SENTENZE



CASSAZIONETRIBUNALE ORDINARIOTRIBUNALE DEI MINORI



SENTENZE DEI TRIBUNALI DEI MINORI


SENTENZE DEI TRIBUNALI ORDINARI

Tribunale di Gorizia, Decreto del 10/01/2011

Su istanza del padre di due minori, con la quale richiedeva l'affido esclusivo lamentando tra l'altro che la ex-moglie lo escludeva dalla vita delle figlie, il Tribunale di Gorizia, con Decreto del 10/01/2011, rifacendosi ad una nuova CTU, scrive che «... La CTU ha dato conto, con riferimento alla valutazione dei due genitori, di come la situazione non si sia sostanzialmente modificata ... Il prolungato e volontario mancato versamento - da parte del padre - del contributo di mantenimento già disposto in favore delle minori (che è una sorta di "ritorsione" per l'inadeguato diritto di visita allo stesso riconosciuto) ed il mancato rispetto degli orari per riportare le bambine dalla madre sono il segno concreto di una mancanza di adeguata capacità genitoriale. In questo contesto ... vi è il forte rischio che le potestà decisionali proprie del regime dell'affido condiviso vengano strumentalizzate dal padre con ciò traducendosi in pregiudizio per le bambine. Dalla relazione emerge, invece, una sostanziale adeguatezza della madre a gestire l'educazione e la crescita delle figlie ... pur se è indubbio che la madre tenda a trasferire sulle minori quei sentimenti di sfiducia (in buona parte motivati va comunque detto) che nutre nei confronti dell'ex-marito...»
Il Tribunale ha così confermato la decisione di mantenere l'affido esclusivo alla madre.



Tribunale di Novara, Sentenza n° 827 del 24/08/2010

«... - tuttavia, non si ritiene concretamente percorribile, nel caso di specie, il regime dell'affidamento condiviso, in quanto la sua concreta attuabilità postula un basso grado di conflittualità tra i coniugi, una buona capacità di comunicazione e un elevato spirito di collaborazione nei confronti dell'educazione e della formazione dei figli: tutti elementi che, allo stato non sussistono essendo ancora pienamente in atto una fase di alto contrasto e di sofferenza diretta dei genitori, e riflessa dei figli; sì che, nel caso di specie, la forzata applicazione di un regime di affidamento congiunto sarebbe addirittura suscettibile di cagionare ulteriori disagi e sofferenze ai minori; ...».
Fonte: NovaraIUS



Tribunale di Novara, Sentenza n° 680 del 20/6/2010

"Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto di disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre in ragione del fatto che il padre avesse tenuto con i figli rapporti del tutto sporadici e da ultimo non avesse dato più notizie di sé, rendendosi di fatto irreperibile, e non si fosse mai fatto carico delle esigenze economiche del figli stessi. Per gli stessi motivi, gli incontri con il padre sono stati subordinati al previo accordo con la madre affidataria e tenuto conto delle esigenze e dei desideri dei figli medesimi".
Fonte: NovaraIUS


SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Cassazione, I Sezione Civile, n° 785 del 20/01/2012

«La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la forte litigiosità dei genitori giustifica la revoca del mantenimento diretto dei figli e la corresponsione di un assegno mensile.
Lo ha chiarito la Cassazione secondo la quale l’articolo 155 del codice civile, nello stesso secondo comma in cui prevede in via prioritaria la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, dispone che il giudice può fissare la misura e il modo con cui ciascuno deve contribuire al mantenimento, conferendo al magistrato un’ampia discrezionalità. Inoltre il successivo comma 4 affida al giudice il potere di stabilire “ove necessario” la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità. Ne consegue che, nell’ambito della discrezionalità accordata dalla legge, è legittima la scelta del giudice di disporre il pagamento di un assegno in luogo del mantenimento diretto con la motivazione che un’accentuata litigiosità dei genitori è circostanza idonea a sollevare ulteriori conflitti in un contesto che esige, al contrario, una condotta pienamente collaborativa. (Corte di Cassazione, sentenza n. 785 del 20.01.2012)».
Fonte: Studio Legale Parenti

La sentenza completa qui: Il Sole 24 Ore


Cassazione, VI Sezione Penale, n° 250 del 10/12/2010-10/01/2011

«Con la sentenza n. 250 del 10 gennaio la Suprema Corte condanna per maltrattamenti una donna che sottoponeva il figlio minorenne a vessazioni, umiliazioni e minacce continue che avevano avuto sulla sua crescita "effetti devastanti". Comportamento che, secondo la difesa andava attribuito, come testimoniavano le consulenze dei consulenti, al rapporto conflittuale della madre con il padre del ragazzo. Secondo i periti sia lei che il marito erano portati "a strumentalizzare i figli, usati nella crisi coniugale per scopi vendicativi nei confronti del coniuge". La teoria dei figli usati come degli "scudi umani" viene respinta dalla Corte che conferma la condanna. (Corte di Cassazione - Sezione Penale VI - Sentenza n. 250 del 10 dicembre 2010-10 gennaio 2011)».
Fonte: Ordine degli Avvocati di Bari, Notiziario n° 1, Gennaio 2011, pag. 2, par. 3


Cassazione, I Sezione Civile, n° 26587 del 17/12/2009

Si riporta quanto segue dal portale giuridico "Overlex":
«Non è idoneo all’affidamento condiviso il padre che non paga il mantenimento.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26587 del 17 dicembre 2009.
In particolare la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un padre che si opponeva all’affido esclusivo dei figli alla ex-moglie, pur non avendo mai versato loro l’assegno di mantenimento.
La Cassazione ha motivato la decisione affermando che, affinchè possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore).
L'applicazione dell'affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale.»
Fonte: Overlex
La sentenza per esteso è riportata dal sito Info-Avvocati


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